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Tachigrafo di seconda generazione 2.5-3.5 T: obbligo e normativa

Tachigrafo di seconda generazione 2.5-3.5 T: cosa prevede la normativa europea

Dal 1 luglio 2026 cambia il perimetro della normativa europea su tempi di guida e tachigrafo: anche molti veicoli leggeri (tipicamente furgoni e mezzi N1) con massa massima ammissibile tra 2,5 e 3,5 tonnellate coinvolti in trasporti internazionali o cabotaggio dovranno adeguarsi all’obbligo del tachigrafo intelligente di seconda generazione (Smart Tachograph v2 / G2V2).

Per le imprese che lavorano con consegne cross-border, last-mile internazionale, logistica e trasporto, questa è una scadenza “di sistema”: impatta veicoli, autisti, procedure interne, gestione dati e controlli su strada. Di seguito una guida operativa completa: normativa di riferimento, a chi si applica l’obbligo, scadenze ufficiali e cosa fare per arrivare pronti al 2026.

L’obbligo nasce dal cosiddetto Pacchetto Mobilità UE e, in particolare, dall’aggiornamento delle regole sociali del trasporto stradale e della disciplina sul tachigrafo.

  1. Estensione delle regole ai veicoli oltre 2,5 t: Il Regolamento (UE) 2020/1054 ha modificato il Reg. (CE) 561/2006 introducendo, dal 1 luglio 2026, l’applicazione delle regole (tempi di guida, pause e riposi) per il trasporto di merci in operazioni internazionali o di cabotaggio quando la massa del veicolo (incluso eventuale rimorchio o semirimorchio) supera 2,5 t.
  2. Obbligo di smart tachograph v2 (seconda generazione) per i veicoli >2,5 t in internazionale/cabotaggio: La Commissione UE chiarisce che, dal 1 luglio 2026, i veicoli sopra 2,5 e inferiori o uguale a 3,5 t impiegati in trasporto internazionale su strada o cabotaggio dovranno essere equipaggiati con smart tachograph version 2 (tachigrafo di seconda generazione).
  3. Cos’è il tachigrafo “di seconda generazione” (Smart Tacho v2) e perché è diverso: La versione 2 del tachigrafo intelligente introduce funzioni pensate per controlli più efficaci (e mirati), tra cui la registrazione di eventi utili a verificare correttamente operazioni come attraversamenti di frontiera e attività di carico/scarico, oltre a rafforzamenti anti-manomissione.

A chi si rivolge l’obbligo: chi deve installarlo davvero

L’obbligo non riguarda automaticamente tutti i mezzi tra 2,5 e 3,5 t. La discriminante principale è l’uso del veicolo:

  1. Fai trasporto internazionale di merci (anche occasionale) tra Stati membri UE;
  2. Fai cabotaggio (trasporto nazionale in un altro Stato UE dopo un trasporto internazionale);
  3. Usi veicoli o complessi di veicoli con massa massima ammissibile > 2,5 t (attenzione a rimorchi/semi-rimorchi).

Attenzione: esiste una specifica esclusione per alcuni casi “in conto proprio”

Il Reg. (UE) 2020/1054 inserisce un’esclusione (nel perimetro del 561/2006) per veicoli >2,5 t e ≤3,5 t usati per trasporto merci non per conto terzi (cioè non “for hire or reward”) ma in conto proprio, e quando la guida non costituisce l’attività principale della persona che guida. In pratica: alcune aziende (es. tecnici, manutentori, installatori che trasportano materiali per il proprio lavoro e guidano “solo accessoriamente”) potrebbero non rientrare nell’obbligo, ma va verificato caso per caso sulla base dell’operatività reale e delle condizioni previste. La nuova estensione legata ai 2,5–3,5 t è esplicitamente collegata a internazionale/cabotaggio. Se vengono fatte solo tratte domestiche, l’obbligo “2026 per i 2,5 t” in genere non scatta per questo specifico motivo normativo (ferme restando eventuali altre regole o casi particolari).

Di seguito la timeline completa della normativa, con l’ultimo (per ora) step:

  • 21 agosto 2023: smart tachograph v2 installato sui nuovi veicoli soggetti all’obbligo (principalmente >3,5 t e bus)
  • 31 dicembre 2024: retrofit a smart tachograph v2 per veicoli in internazionale con tachigrafo analogico o digitale non-smart
  • 18 agosto 2025: retrofit a smart tachograph v2 per veicoli in internazionale con smart tachograph v1
  • 1 luglio 2026: estensione ai veicoli >2,5 t e ≤3,5 t impiegati in internazionale/cabotaggio: obbligo di smart tachograph v2

Cosa bisogna fare: piano operativo per essere conformi entro il 1 luglio 2026

  1. Mappare i veicoli a rischio obbligo con massa massima ammissibile e combinazioni con rimorchio e semi rimorchio;
  2. Verificare e installare il tachigrafo intelligente V2;
  3. Mettere in regola gli autisti con la carta conducente;
  4. Organizzare la gestione dati (download, archiviazione, controlli interni) non basta avere il tachigrafoma serve gestire i dati. Operativamente significa dotarsi di: una procedura di scarico periodico del mezzo e dell’autista; un sistema di archiviazione ordinata e reperibile; un processo di verifica infrazioni (tempi di guida/riposo, anomalie, ecc.).

La normativa attribuisce esplicitamente alle imprese il dovere di assicurare che i conducenti siano formati e istruiti sull’uso corretto del tachigrafo.

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Il tachigrafo di seconda generazione 2.5-3.5 T non è solo un adempimento tecnico: è un cambiamento che impatta processi, personale e controllo di gestione della flotta.